Normative e Leggi


NORMATIVE DI RIFERIMENTO


LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE

La Convenzione sui Diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, é entrata a far parte della nostra legislazione con la legge di ratifica ed esecuzione n. 176 del 27 maggio 1991.

Questo importante documento affronta il tema dei diritti dei minori e degli stru- menti per la loro attuazione da parte di tutti gli Stati sottoscrittori.

Nello specifico la Convenzione già nel preambolo enuncia l’importanza e la signi- ficatività della famiglia come entro il quale il minore deve vivere e come luogo di sperimentazione dei propri diritti sociali e civili.

Riportiamo di seguito un tratto significativo dell’enunciato:

“Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclama- ti nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà..” (….)

Il documento risulta di significativa importanza perché riconosce il minore come soggetto titolare di diritti e dichiara la necessità che i Paesi sottoscrittori dispongano strumenti in loro tutela. Altro elemento importante è la definizione della famiglia come luogo naturale più idoneo ad accompagnare la crescita del minore assegnan- do alle istituzioni la responsabilità di garantirne la tutela e preservare l’esigibilità del diritto di ciascuno a questa.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Sulla base di quanto sancito con l’art. 4 della Convenzione dei Diritti del gli Stati parte hanno dovuto adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi etc.., necessari a dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla Convenzione. L’Italia ha emanato una serie di leggi che tutelano i diritti dei minori, ne citiamo alcune a puro titolo di esempio: Legge 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

Legge 23 dicembre 1997, n. 451
Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazio- nale per l’infanzia

Legge 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di schiavitù

Legge 25 maggio 2000, n. 148
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione del lavoro minorile e alle azioni per la sua eliminazione, nonché della Raccomandazione n.190 sullo stesso argomento adottata alla Conferenza dell’Organizzazione Generale del Lavoro del 17 giugno 1999, Ginevra.

Legge 4 aprile 2001, n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Legge 11 marzo 2002, n.46

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fan- ciullo, concernenti la vendita e la prostituzione dei minori e la pornografia rappre- sentante bambini, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, stipulati a New York il 6 settembre 2000

Legge del 20 marzo 2003, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fan- ciulli, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Legge del 28 marzo 2001, n. 149
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile Legge del 31 dicembre 1998, n. 476

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri

L’Affido familiare come strumento per la tutela dei diritti del minore

Al fine di fornire quindi una cornice più dettagliata possibile entro la quale si iscrive lo strumento della Casa Famiglia ci concentriamo in questo paragrafo sulla disciplina che ne regola l’istituzione ed il funzionamento dandone precisa definizione. Stiamo parlando della Legge 149/2001 che al TITOLO 1 “Diritto del minore alla propria famiglia” art. 1 recita: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore eser- cente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti inter- venti di sostegno e di aiuto”. L’articolo prosegue affermando al comma 3 “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione  e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di pre- parazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”.

La legge procede peraltro in modo molto preciso e definisce al TITOLO 2 art 2 lettera l che: “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affi- dato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Inoltre aggiunge che per i minori di età inferiore ai sei anni è possibile l’inserimento solo in comunità di tipo familiare.

Come si realizza l’affido

All’articolo 4 della Legge 149/2001 viene indicata la procedura utile alla disposizione di un affido che può portare al conseguente inserimento in Casa Famiglia.

Comma 1: “L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo con- senso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto”. Viene poi specifi- cato che nei casi in cui la famiglia o colui che esercita la podestà non dia il consenso allora si procede sulla base dell’art. 330 del Codice Civile.

Comma 3: “Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza”.Viene aggiunto di seguito che nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento (che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine). Questo periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospen- sione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

L’articolo 5 della legge 149/01, ai commi 1 e 2 definisce infine le responsabilità reci- proche rispettivamente della famiglia affidataria e dei servizi invianti allo scopo di garantire idonea realizzazione del percorso di crescita e sviluppo del minore inserito, in un contesto di precisi compiti per ciascun ente che concorre alla sua realizzazione. Sancisce quindi:

“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo manteni- mento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei geni- tori per i quali nonvi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.

 In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in rela- zione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

“Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giu- dice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari”.

Il Regolamento Regionale

Con l’articolo 2 comma 5 della legge 149/2001 viene stabilito che: “Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodica- mente il rispetto dei medesimi”. Allo scopo di integrare le informazioni in possesso del lettore aggiungiamo inoltre che la stessa legge dispone che Il ricovero in Istituto dovesse essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò nonfosse stato possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La regione Liguria quindi emana il Regolamento Regionale del 2 dicembre 2005 n. 2, riconfermato poi nella Legge Regionale n.6/2009, “Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva”.

Le Case famiglia vengono definite all’articolo 7 del regolamento succitato come riportiamo di seguito:

“Le Case famiglia per minori sono luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all’affido dai servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti.

L’attività è di norma svolta presso l’abitazione della famiglia o in ambiti che man- tengano comunque i caratteri della civile abitazione. La casa famiglia deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile ai servizi generali, educativi e ricreativo- culturali tale da permettere la partecipazione alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti esterni”.

Le case Famiglia aderenti al CO.FA.MI.LI sono tutte su base professionale sulla base dell’art. 8 del Regolamento Regionale del 2 Dicembre 2005 e sono organizzate come segue: vi sono famiglie, idonee all’affido, che accolgono minori in difficoltà con la corresponsione di una tariffa per ciascun minore.

La famiglia accogliente deve essere inserita in un ente legalmente riconosciuto con caratteristiche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, (associazione, coope- rativa, ecc.) che garantisce la formazione continua dei propri associati. Il numero dei minori accolti è di norma non superiore a cinque, esclusi i figli della coppia. Sono necessari requisiti di professionalità che possono essere assolti dalle figure famigliari (se uno o entrambi siano in possesso di titolo adeguato) e da un educatore esterno, a carico della famiglia, per almeno dieci ore settimanali.

Inoltre nella Casa famiglia, al momento dell’inserimento, viene elaborato in accordo con i servizi invianti un progetto educativo personalizzato per ciascun minore accol- to. Questo, sulla base dell’art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale deve conte- nere indicazioni circa: le finalità dell’accoglienza, i tempi per il ritorno in famiglia, l’adozione, l’autonomia etc…